Cassa suppletive

Scopertura assicurativa

Al fine di evitare scoperture assicurative ovvero lacune di copertura che possono presentarsi a seguito di risoluzioni contrattuali o cambi di assicuratore, su richiesta della cassa suppletiva l'AMI ha stipulato il seguente accordo.


1. Ambito di applicazione, adesione

Il seguente accordo vale per le aziende associate all'AMI, come da delibera dell'assemblea dei soci del 17 maggio 1988, nonché per gli altri assicuratori di cui all'art. 68 LAINF che hanno dichiarato per iscritto la propria adesione alla segreteria dell'AMI.


2. Principio

Per evitare situazioni di scopertura nell'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF, su richiesta del contraente gli assicuratori ripristinano i contratti LAINF che siano stati rescissi da una parte contraente o risolti ovvero che siano stati abrogati per qualunque motivo. Il contraente ha facoltà di presentare la sua richiesta entro tre anni dalla risoluzione del contratto, qualora il suo personale nel frattempo non sia stato assicurato ai sensi della LAINF presso un altro assicuratore. Il precedente assicuratore ripristina tuttavia la validità del contratto anche con effetto retroattivo, se il nuovo assicuratore recede dal contratto stipulato a causa di falsa dichiarazione nella proposta.

Sulla base del presente accordo, la cassa suppletiva assegna i casi ad essa denunciati all'assicuratore competente, che assume anche i sinistri già denunciati alla cassa suppletiva.


3. Inizio della copertura assicurativa, liquidazione sinistri

In caso di cambio di assicuratore, il nuovo assicuratore garantisce la copertura  dal giorno seguente alla risoluzione del contratto presso il vecchio assicuratore, eventualmente con effetto retroattivo.

I sinistri che si verificano dopo la risoluzione del contratto da parte dell'assicuratore devono essere quindi assunti successivamente dal nuovo assicuratore. La cassa suppletiva assegna a questo assicuratore i sinistri a lei denunciati.

Se un assicuratore è tenuto a mantenere in vigore il contratto sulla base delle disposizioni di cui al punto 2, tutti i sinistri si intendono a suo carico. La cassa suppletiva assegna a questo assicuratore i sinistri a lei denunciati.


4. Nuovi rischi/aziende

Non sussiste alcun obbligo contrattuale diretto per i nuovi rischi/le nuove aziende.

Se l'assicurazione di una nuova azienda viene respinta dagli assicuratori, la cassa suppletiva assegna il rischio secondo quanto previsto dalla legge e dal suo regolamento.

 
5. Assicurazione volontaria LAINF

Il presente accordo si riferisce anche all'assicurazione volontaria LAINF.


6. Arbitrato

Le controversie derivanti da questo accordo vengono decise da un tribunale arbitrale.

Quest'ultimo si compone di tre arbitri, di cui uno ciascuno nominato dalle due parti e da un presidente nominato dagli altri due. Qualora i due primi arbitri non trovino un accordo sul terzo arbitro, quest'ultimo viene designato dal presidente del consiglio di fondazione della cassa suppletiva; ove quest'ultimo fosse impossibilitato, la designazione avviene ad opera dell'amministratore delegato della cassa suppletiva.

Il collegio arbitrale definisce autonomamente la procedura; le sue decisioni sono inappellabili.


7. Validità, disdetta

L'accordo viene stipulato a tempo indeterminato ed entra in vigore il 18 maggio 1988.

Ciascun assicuratore ha facoltà di rescindere l'accordo per sé stesso dall'inizio del successivo anno civile; la rescissione deve essere richiesta tramite lettera raccomandata indirizzata al presidente dell'AMI con preavviso di tre mesi.

Il presidente dell'AMI è tenuto a notificare immediatamente la richiesta agli altri assicuratori. Questi ultimi hanno a loro volta facoltà di rescindere l'accordo con effetto alla medesima data.