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Scopertura assicurativa

Per evitare scoperture assicurative ovvero lacune di copertura che possono presentarsi a seguito di risoluzioni contrattuali o cambi di assicuratore, la cassa suppletiva LAINF ha concluso con gli assicuratori aderenti come da art. 68 LAINF una convenzione sulla scopertura assicurativa.

Tale convenzione prevede che gli assicuratori riattivino, su richiesta del contraente e su incarico della cassa suppletiva LAINF, i contratti LAINF che sono stati disdetti o annullati da una delle parti contraenti o che hanno perso validità per una qualsiasi ragione.

Il contraente può presentare la richiesta entro tre anni dalla cessazione del contratto se nel frattempo i suoi dipendenti non sono stati assicurati ai sensi LAINF presso un altro assicuratore.

Per chiedere la riattivazione del contratto con effetto retroattivo, si prega di inviarci il seguente modulo compilato in ogni sua parte.

La convenzione sulla scopertura assicurativa è consultabile qui. (Collegamento a leggi e regolamenti)

Per dare corso alla richiesta è indispensabile allegare la lettera di disdetta in fondo al presente modulo.

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