Se vengono impiegate unicamente persone con un reddito annuo inferiore a CHF 2'300.− (cfr. art. 14 cpv. 5 LAVS), non è obbligatorio stipulare un’assicurazione LAINF ordinaria. Non appena una persona assunta guadagna più di CHF 2'300.− all’anno o si verifica un infortunio, è obbligatorio stipulare l’assicurazione contro gli infortuni e pagare i relativi premi.
In caso di infortunio, interviene la cassa suppletiva, che richiede il pagamento di un premio sostitutivo per un massimo di 5 anni come previsto dall’art. 95 LAINF. La legge esclude penali.
Da questa norma sono escluse le assunzioni presso economie domestiche e i datori di lavoro in campo artistico. Tutti i salari a partire dal primo franco sono considerati quale reddito soggetto al pagamento dei premi. Il datore di lavoro deve stipulare una polizza LAINF presso un assicuratore secondo l’art. 68 LAINF.