Scopertura assicurativa
Per evitare scoperture assicurative ovvero lacune di copertura che possono presentarsi a seguito di risoluzioni contrattuali o cambi di assicuratore, la cassa suppletiva LAINF ha concluso con le compagnie d'assicurazioni aderenti l'art. 68 LAINF, la convenzione scopertura assicurativa:
Basato sulla convenzione scopertura assicurativa gli assicuratori, su richiesta del contraente e a nome della cassa suppletiva LAINF, ristabiliscono i contratti LAINF che sono stati disdetti o annullati da una delle parti contraenti o che per qualsiasi causa hanno smesso di essere in vigore.
Il contraente può presentare la sua pretesa entro tre anni dalla risoluzione del contratto se nel contempo i suoi dipendenti non sono stati assicurati presso un altro assicuratore ai sensi della LAINF.
Se desiderate riattivare il vostro contratto LAINF con effetto retroattivo, la preghiamo di trasmetterci il formulario seguente completamente compilato.
La convenzione sulla scopertura assicurativa è consultabile qui